Crypto Prices

Offerte e Registrazioni di Titoli nei Mercati delle Criptovalute

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Divisione della Finanza Aziendale

Come parte di uno sforzo volto a fornire maggiore chiarrezza sull’applicazione delle leggi federali sui titoli agli attivi crypto, la Divisione della Finanza Aziendale sta pubblicando le proprie opinioni riguardo all’applicazione di alcuni requisiti di divulgazione stabiliti dalle leggi federali sui titoli, in relazione a offerte e registrazioni di titoli nei mercati delle criptovalute.

Queste offerte e registrazioni possono riguardare titoli azionari o debito di emittenti le cui attività sono collegate a reti, applicazioni e/o attivi crypto. Inoltre, tali offerte e registrazioni possono riguardare attivi crypto offerti come parte di un contratto di investimento (definiti “attivi crypto soggetti”).

La Divisione riconosce che il Presidente ad interim Mark T. Uyeda ha istituito il Crypto Task Force per supportare la Commissione nel formulare un quadro normativo chiaro e completo per gli attivi crypto, incluso l’insieme dei requisiti di registrazione e divulgazione applicabili.

Questa dichiarazione viene emessa per esprimere le nostre opinioni nel contesto delle attuali deliberazioni.

I requisiti di divulgazione stabiliti dal Securities Act del 1933 e dall’Exchange Act del 1934 sono progettati per proteggere gli investitori, facilitare la formazione di capitale e promuovere mercati equi, ordinati ed efficienti.

Negli ultimi anni, alcuni emittenti nel mercato delle criptovalute hanno registrato o qualificato le loro offerte di titoli ai sensi del Securities Act o registrato una classe di titoli ai sensi dell’Exchange Act.

Questa dichiarazione riflette le nostre osservazioni riguardo alle divulgazioni fornite in risposta ai requisiti di divulgazione esistenti e affronta anche le opinioni relative a particolari questioni di divulgazione sollevate dai partecipanti al mercato.

Anche se le divulgazioni devono sempre essere basate sui fatti e sulle circostanze specifiche di ogni emittente, riteniamo che gli emittenti possano trarre vantaggio dall’individuazione di problemi comuni emersi durante le nostre revisioni.

In sintesi, questa dichiarazione esamina i requisiti di divulgazione stabiliti nel Regolamento S-K, così come applicati ai moduli di registrazione del Securities Act (come il Modulo S-1) e ai moduli di registrazione dell’Exchange Act (come il Modulo 10).

Inoltre, affronta anche le nostre opinioni su specifici requisiti di divulgazione del Modulo 20-F, quando utilizzato da emittenti privati esteri per registrare classi di titoli ai sensi dell’Exchange Act, e del Modulo 1-A per offerte esenti da registrazione ai sensi del Regolamento A.

È importante notare che questa dichiarazione non copre tutti gli elementi di divulgazione materiali, e gli argomenti trattati potrebbero non essere pertinenti per tutti gli emittenti. Ogni emittente dovrebbe considerare le proprie circostanze uniche nella preparazione delle proprie divulgazioni.

Inoltre, gli emittenti dovrebbero prestar attenzione al fatto che la divulgazione non è necessaria là dove un particolare requisito non si applica o se non possiedono informazioni pertinenti.

In questa dichiarazione, affrontiamo talvolta elementi di divulgazione simili in più contesti. Ciò non implica la necessità di fornire divulgazioni duplicate. Piuttosto, gli emittenti dovrebbero esercitare il proprio giudizio nel determinare dove presentare le informazioni pertinenti.

Le regole della SEC obbligano gli emittenti a fornire descrizioni narrative degli aspetti materiali delle loro attività. Tali descrizioni devono facilitare una comprensione chiara e completa del loro sviluppo generale, e cornici temporali, evitando di fare eccessivo affidamento su gergo tecnico.

Gli emittenti devono anche osservare le indicazioni sulla divulgazione di aspetti materiali per ottimizzare la trasparenza verso gli investitori.

La Divisione della Finanza Aziendale accoglie domande riguardanti l’applicazione delle regole di divulgazione della SEC, così come richieste di ulteriore assistenza.

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